Sentenza epocale che rende nulle tutte le cartelle d’Equitalia notificate dopo il 2008: finalmente un sospiro di sollievoA cura di Ernesto Manfredonia
Finalmente
un po’ di ossigeno per coloro che storcono il naso ogni volta che si
trovano davanti a una cartella esattoriale, o che semplicemente sentono
la famigerata parola Equitalia.
A dare sollievo ai tanti vessati sono varie sentenze, tra cui quella
della Cassazione (Civile tributaria) n.4516 del 21 Marzo 2012,
corroborata dalla sentenza del T.A.R. Lazio che annullava le cartelle
d’Equitalia non redatte o firmate da un dirigente.Sostanza della
sentenza di Cassazione, è la necessaria precisione con cui deve essere
redatta la cartella, non dovendosi limitare alla cifra globale, ma bensì
dettagliare ogni singolo calcolo e specificare le singole aliquote che
annualmente sono state maturate. Questo per evitare la situazione in cui
sia il contribuente a fare le indagini, al che risulterebbe una
violazione del diritto di difesa che è del resto costituzionalmente
garantito.A seminare ogni dubbio quindi, tutte le cartelle notificate
dopo il mese di Giugno del 2008 sono illegittime se prive
dell’indicazione della base di calcolo.A rincarare la dose è poi una
seconda sentenza, questa volta della Commissione Tributaria Regionale
del Piemonte, che con sentenza n.92 del 1° Ottobre del 2012, che ricalca
quella della Cassazione, in particolare specifica che l’atto di
riscossione deve presentare tutti gli elementi che consentono al
contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati (es.
metodo calcolo interessi), altrimenti è invalida, quindi a tutti gli
effetti la cartella è nulla e non va pagata.
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